Servizi anticendio per aziende

Certificato Prevenzione Incendi (CPI)

Il DPR 151/2011 (Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) è un importante decreto legislativo italiano che disciplina le modalità di prevenzione incendi per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Questo decreto è stato emanato con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la normativa in materia di sicurezza antincendio, introducendo un sistema di classificazione delle attività in base al rischio incendio e definendo gli adempimenti a carico delle aziende e dei relativi datori di lavoro.

Classificazione delle Attività

Il DPR 151/2011 classifica le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie:

  1. Categoria A: Attività a basso rischio di incendio.
  2. Categoria B: Attività a medio rischio di incendio.
  3. Categoria C: Attività ad alto rischio di incendio.

Questa classificazione è basata sulla complessità dell’attività, sulla presenza di materiali infiammabili e sulle dimensioni dell’attività stessa.

Adempimenti per le Aziende e i Datori di Lavoro

1. Valutazione del Rischio di Incendio
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare una valutazione del rischio di incendio per individuare le misure di prevenzione e protezione necessarie. Questo documento deve essere aggiornato periodicamente, soprattutto in caso di modifiche strutturali o organizzative.

2. Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Per le attività rientranti nelle categorie A e B, è richiesta la presentazione della SCIA, che attesta il rispetto delle norme antincendio. La SCIA deve essere presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

3. Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
Le attività di categoria C, essendo ad alto rischio, necessitano di ottenere il CPI, rilasciato dai Vigili del Fuoco, che certifica la conformità dell’attività alle norme di sicurezza antincendio.

4. Piano di Emergenza ed Evacuazione
Il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza ed evacuazione, che deve essere noto a tutto il personale. È obbligatorio svolgere periodiche prove di evacuazione per verificare l’efficacia del piano.

5. Formazione del Personale
Tutti i lavoratori devono essere formati sui rischi di incendio e sulle procedure da seguire in caso di emergenza. In particolare, devono essere formati i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

6. Manutenzione delle Attrezzature Antincendio
È obbligo del datore di lavoro garantire la manutenzione periodica delle attrezzature antincendio, come estintori, idranti, sistemi di allarme e impianti di spegnimento automatico, per assicurarne la piena efficienza.

7. Registro dei Controlli
Il datore di lavoro deve mantenere un registro dei controlli dove annotare tutti gli interventi di manutenzione, le verifiche e le esercitazioni antincendio. Questo registro deve essere sempre disponibile per eventuali ispezioni da parte delle autorità competenti.

Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni del DPR 151/2011 può comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali. Le sanzioni possono variare da multe a ordini di sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione delle condizioni di sicurezza.

Il DPR 151/2011 rappresenta un quadro normativo essenziale per garantire la sicurezza antincendio nelle aziende. I datori di lavoro devono essere consapevoli dei propri obblighi e attuare tutte le misure necessarie per prevenire e gestire il rischio di incendio. Una corretta applicazione di questa normativa non solo tutela la sicurezza dei lavoratori, ma protegge anche l’integrità dell’azienda e la continuità delle sue operazioni.

Allegato: DM 3 Agosto 2015