Certificato Prevenzione Incendi (CPI)
Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 151/2011 è un regolamento italiano che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi e all’approvazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Questo decreto introduce semplificazioni procedurali e organizza le attività in tre categorie di rischio (A, B e C) in base alla loro complessità e potenziale pericolo.

Categorie di rischio e adempimenti
Il DPR 151/2011 classifica le attività soggette a controllo di prevenzione incendi in tre categorie:
- Categoria A: Attività con rischio basso, richiedono solo una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
- Categoria B: Attività con rischio medio, richiedono la SCIA e il controllo dei Vigili del Fuoco.
- Categoria C: Attività con rischio alto, richiedono la SCIA, un progetto preventivo approvato dai Vigili del Fuoco, e successivi controlli più rigorosi.
Adempimenti per l’amministratore del condominio
L’amministratore del condominio ha specifici obblighi riguardanti la prevenzione incendi secondo il DPR 151/2011, specialmente se il condominio rientra tra le attività soggette a controllo (come ad esempio se è dotato di autorimesse, centrali termiche, o impianti tecnologici rilevanti). Gli adempimenti principali includono:
- Valutazione del rischio: L’amministratore deve identificare e valutare i rischi di incendio presenti nel condominio. Questo può richiedere la consulenza di un tecnico abilitato in prevenzione incendi.
- SCIA: In caso di nuove installazioni o modifiche rilevanti alle strutture o agli impianti, l’amministratore deve presentare una SCIA ai Vigili del Fuoco. Questa segnalazione certificata è necessaria per tutte le categorie di rischio (A, B e C).
- Progetto e approvazione: Per le attività di categoria C, l’amministratore deve presentare un progetto preliminare ai Vigili del Fuoco per l’approvazione prima di iniziare i lavori. Questo progetto deve essere redatto da un professionista abilitato.
- Manutenzione e controllo: È responsabilità dell’amministratore garantire la manutenzione periodica e il controllo degli impianti antincendio, come estintori, idranti, rilevatori di fumo e impianti di allarme. Questi controlli devono essere eseguiti da ditte specializzate.
- Aggiornamento della documentazione: L’amministratore deve mantenere aggiornati tutti i documenti relativi alla prevenzione incendi, inclusi i certificati di conformità, i rapporti di manutenzione, e le eventuali autorizzazioni ottenute.
- Formazione e informazione: È fondamentale che l’amministratore provveda alla formazione dei condomini e del personale dipendente in materia di prevenzione incendi, informandoli sulle procedure di emergenza e sull’uso delle attrezzature antincendio.
Il DPR 151/2011 rappresenta un quadro normativo fondamentale per la prevenzione incendi in Italia. Gli amministratori di condominio devono essere consapevoli dei propri obblighi e assicurarsi di rispettare tutte le disposizioni per garantire la sicurezza degli abitanti e delle strutture. La corretta gestione dei rischi di incendio, attraverso l’adempimento degli obblighi previsti, contribuisce a prevenire incidenti e a proteggere le vite umane e i beni immobili.
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Allegato: DM 3 Agosto 2015